PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è inserito il seguente:

      «2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, e limitatamente all'anno 2008, è consentita la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, pur avendo un'età anagrafica superiore a 37 anni alla data della procedura selettiva, hanno espletato fino a un massimo di tre anni di servizio. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».